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IL NOSTRO STATUTO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA “MADHU YOGA”


Articolo 1- Denominazione e sede

E' costituita a tempo indeterminato un'associazione denominata ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “MADHU YOGA”,

L'associazione ha la sede legale nel Comune di san Donà di Piave (Ve).

E’facoltà del Consiglio Direttivo trasferire la sede sociale in altro luogo, ovvero istituire sedi secondarie, in altri Comuni dello Stato. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria se trasferita all’interno dello stesso comune.

Articolo  2 - Oggetto e scopo

  1. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l’attività associativa. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitali.

L’associazione si propone di:

  1. Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche nelle discipline legate a tutte le attività connesse al mondo dello sport e della ginnastica in generale con particolare riferimento alla pratica della ginnastica Yoga, del Fitness, della danza e delle arti marziali;

  2. Organizzare manifestazioni sportive ricreative e culturali, corsi, stages formativi, in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione; l’associazione promuove l’aggregazione dei propri associati e lo spirito sportivo nell’ambito di corsi e di stage della durata anche di più giorni consecutivi;

  3. Gestire eventi quali competizioni, manifestazioni, festival e più in generale ogni altra attività sportiva culturale per creare una miglior promozione sportiva ed integrazione tra gli associati;

  4. Promuovere attività didattiche e pratiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento dell’attività della ginnastica yoga, del Fitness, della danza, delle arti marziali e delle attività sportive in generale;

  5. Studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare la pratica dello sport;

  6. Partecipare a manifestazioni e spettacoli organizzati da altri soggetti sia pubblici che privati;

  7. Organizzare, in via sussidiaria ed a scopo di autofinanziamento, servizi di supporto logistico organizzativo a favore dei soci e di altri operatori sportivi.

  1. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative;

  2. L’associazione accettata incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti di ogni altra Federazione o ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

  3. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell’ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

  4. L’associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settori federali.

  5. Per il raggiungimento degli scopi associativi l’Associazione potrà avvalersi del contributo dei propri associati i quali potranno contribuire in forma di sostegni in natura ed economici. Sempre agli stessi fini l’Associazione potrà ricorrere all’apporto di contributi economici a fondo perduto a scopo promozionale e non, di Enti, altre Associazioni, nonché Società o Imprese.

  6. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

  7. L’associazione in modo complementare e in diretta attuazione dell’attività istituzionale potrà inoltre porre in essere attività di natura commerciale in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per gli enti non commerciali.


Articolo 3 - Durata

  1. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Soci e domanda di ammissione

  1. Il numero dei soci è illimitato; all’associazione possono aderire tutti i cittadini e stranieri di ambo i sessi. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.

  2. Possono far parte dell’associazione in qualità di soci, tutti coloro che pagano la quota annuale di iscrizione all’Associazione e accettano liberamente lo statuto, nonché le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive, svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, della Federazione o Ente di promozione cui si intenderà affiliare. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

  3. L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda sottoscritta dal richiedente, accompagnata dalla quota di ammissione; tale quota associativa non è trasmissibile ad altri. E' compito del Presidente del Consiglio Direttivo o di altro membro del Consiglio da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda. L'accettazione, seguita dall'iscrizione nel libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio".

  4. In caso di domanda di ammissione a soci presentate da minorenni, le stesse dovranno essere firmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

  5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi.

  6. I soci dovranno concorrere alle spese dell’Associazione mediante i versamenti delle quote sociali fissate dal consiglio direttivo.

Articolo 5 – Diritti dei Soci

  1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché all’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

  2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

  3. la qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

Articolo 6 – Decadenza dei Soci

  1. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

    1. dimissione volontaria;

    2. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa o versamento delle quote sociali;

    3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

    4. Scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.

  2. Il provvedimento di radiazione di cui al punto 1 lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà, in contraddittorio con l’interessato, a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.

  3. L’associato radiato non può essere più ammesso e non potrà a nessun titolo riavere i versamenti eseguiti, né vantare diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 7 – Organi

  1. Gli organi sociali sono:

    1. l’assemblea generale dei soci;

    2. il consiglio direttivo.

    3. Il Presidente

Articolo 8 – Funzionamento dell’Assemblea

  1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

  2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del consiglio direttivo.

  3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

  4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

  5. L’assemblea nomina un segretario. L’assistenza del segretario non è necessaria quanto il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.

  6. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

  7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario.

Articolo 9 – Diritti di partecipazione

  1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

  1. . La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

  1.   L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile di ciascun anno per l’approvazione del rendiconto economico finanziario.

  2. L’assemblea ordinaria delibera inoltre per quanto sotto esposto:

  •  approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

  • elegge il Consiglio Direttivo;

  • procede alla nomina delle cariche sociali;

  • approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;

  • delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;

  • approva l’eventuale Regolamento interno

Articolo 11 – Validità assembleare

  1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

  2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

  3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati.

Articolo 12 – Assemblea straordinaria

  1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica o fax. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

  2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione della statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione; scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo.

  1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a cinque componenti, determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci, compreso il presidente, dell’assemblea stessa.. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

  2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci regolarmente iscritti all’associazione, in regola con il pagamento delle quote associative che sia maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e delle Federazioni di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi, complessivamente intesi, superiori ad un anno.

  3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

  4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Articolo 14 – Dimissioni.

  1. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno a convocare l’assemblea dei soci dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

  2. Nel caso di dimissioni o impedimento, del Presidente del Consiglio direttivo, a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte da Vice-presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

  3. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 – Convocazione direttivo.

  1. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 – Compiti del Consiglio direttivo.

  1. Sono compiti del Consiglio direttivo:

    1. deliberare sulle domande di ammissione a soci; tali deliberazioni potranno avvenire anche senza formale redazione del verbale del Consiglio Direttivo;

    2. redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea;

    3. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indicare almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria ;

    4. redigere eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

    5. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

    6. attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

Articolo 17 – Il Presidente.

  1. Il Presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali ed è il legale rappresentante.

Articolo 18 – Il vicepresidente.

  1. Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 – Il rendiconto.

  1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.

  2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Articolo 20 – Anno solare.

  1. L’anno solare e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 21 – Patrimonio.

  1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti locali, pubblici e privati ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione, dal ricorso a mutui bancari e finanziamenti di diversa natura, anche da parte degli stessi associati, e ogni altro eventuale introito anche di carattere commerciale che sia comunque specificatamente destinato agli scopi associativi o a tali scopi riconducibili.

Articolo 22 – Scioglimento.

  1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di ameno ¾ degli associati aventi diritto al voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno ¾ dei soci esprimenti il voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno ¾ dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

  2. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.

  3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di ente o altra associazione che persegua finalità sportive o ente di beneficenza con fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23 – Disposizioni finali.

  1.  Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, i soci si impegnano a non aderire ad altra autorità, compresa quella giudiziaria; per le questioni non risolvibili dagli organi sociali si rimettono al giudizio inappellabile di un eventuale collegio arbitrale composto dal Presidente dell’Associazione e da due membri nominati uno da ciascuna delle parti.

  2.  Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

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